l’INPS, con circolare n. 78/2020 , fornisce istruzioni in merito al pagamento dell’anticipazione delle domande di CIGO, di CIGD, limitatamente a quelle presentate direttamente all’INPS, e di assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020, per le quali il datore abbia richiesto il pagamento diretto, nonché in ordine all’eventuale recupero in capo al datore di lavoro delle somme indebitamente anticipate.
Nella circolare sono approfonditi i seguenti aspetti:
- Premessa e quadro normativo
- Ambito di applicazione
- Presentazione della domanda di pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%
- Istruttoria della richiesta dell’anticipazione
- Pagamento della richiesta dell’anticipazione
- Pagamento a saldo e gestione degli eventuali indebiti
- Aspetti fiscali
- Istruzioni contabili
L’Istituto, inoltre, chiarisce che per i trattamenti di Cassa in deroga i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni delle ex zone rosse, nonché per i datori che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei predetti comuni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei medesimi comuni, l’istanza per i trattamenti di CIGD è presentata alla Regione competente fino al completamento di tre ulteriori mesi (22 settimane complessive), successivamente ai quali l’istanza può essere presentata all’INPS.
Per i datori di lavoro con unità produttive situate nelle regioni delle ex zone gialle, nonché per i datori che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, l’istanza per i trattamenti di CIGD è presentata alla Regione competente fino al completamento di quattro ulteriori settimane (tredici settimane complessive), successivamente alle quali l’istanza può essere presentata all’INPS.
Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande di CIGO, CIGD o assegno ordinario con anticipo del 40% da parte dell’INPS, si ricorda quanto segue:
- se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza deve essere presentata entro il 3 luglio 2020;
- se il datore di lavoro non fa richiesta dell’anticipo del 40%, in fase di prima applicazione il termine di presentazione delle domande è il 17 luglio 2020.
Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nel testo della circolare scaricabile al link INPS-CIRC. 78/2020