E’ stata pubblicata nella gazzetta ufficiale dell’UE di oggi, la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOC Prosecco, in conformità all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione Europea.
La modifica del disciplinare della DOC Prosecco ha visto l’inserimento della nuova tipologia “Prosecco spumante rosé” e, a partire dalla data di pubblicazione nella GUE europea, è applicabile all’interno del territorio dell’Unione.
Rispetto alle modifiche ordinarie al disciplinare, approvate con decreto 31 luglio 2020, si ricorda che:
- Le modifiche ordinarie di cui all’articolo 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2020/2021.
- Le modifiche in questione sono applicabili anche per le partite di vini base spumante derivanti dalla vendemmia 2019, limitatamente all’ottenimento della tipologia di spumante rosé mediante la pratica di cui all’articolo 5, comma 7, del disciplinare consolidato.
- A tal fine, il quantitativo complementare del 10-15% di Pinot nero vinificato in rosso, da aggiungere alla partita base ottenuta da uve del vitigno Glera, deve provenire dalla preliminare riclassificazione di prodotti ottenuti da uve del vitigno Pinot nero di altre denominazioni di origine ricadenti sul territorio della DOC “Prosecco”, nel rispetto delle compatibilità tecnico-produttive stabilite dall’articolo 38 della L. n. 238/ 2016.
- La tipologia «Prosecco» spumante rosé deve essere ottenuta, in base all’art 5, esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave per un periodo di elaborazione non inferiore a 60 giorni, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all’art. 2, aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9% vol. Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi brut nature, extra brut, brut ed extra dry.
- Le autorizzazioni in deroga per le operazioni di elaborazione e imbottigliamento al di fuori della zona di produzione già concesse ai sensi del par. 2 e 3 dell’art. 5 per il Prosecco spumante sono da intendersi estese anche alla nuova tipologia Prosecco spumante rosé.