E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2021 – ed entra in vigore in data odierna – il decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Il provvedimento, oltre alle misure sugli spostamenti, introduce in via normativa la denominazione delle zone di rischio (“zona gialla”, “zona arancione”, “zona rossa” e “zona bianca”), già utilizzata nella prassi, in modo da semplificare la lettura delle disposizioni di contenimento oggi articolate per scenari e livelli di rischio.
Inoltre, sull’intero territorio nazionale, viene esteso fino al prossimo 27 marzo il divieto attualmente previsto di spostarsi tra Regioni o Province autonome diverse, salvo che per motivi di lavoro, situazioni di necessità, o motivi di salute. Resta, comunque, consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Fino alla medesima data, entro i confini regionali per la Zona gialla ed entro i confini comunali per la Zona arancione, è consentito una sola volta al giorno, tra le ore 5:00 e le ore 22:00, lo spostamento verso un’altra abitazione privata abitata, nei limiti di 2 ulteriori persone oltre a quelle ivi già conviventi, esclusi i minori di 14 anni su cui si esercita la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Tale facoltà di spostamento in altre abitazioni non è più consentita all’interno della Zona rossa. Conseguentemente viene abrogato l’art. 1, comma 4 del decreto legge n.2 del 2021 che lo consentiva fino al 5 marzo.
Nei casi di mobilità limitata all’ambito comunale, si conferma, invece, la possibilità di spostamenti in altri Comuni a partire da Comuni con una popolazione non superiore a 5 mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.