Con nota DDG3.G2/SC/rr Ares (2018) 3320541 del 26 giugno scorso, la DG AGRI accoglie positivamente le motivazioni di Italia, Francia e Portogallo e rivede il parere rilasciato lo scorso 31 gennaio al governo spagnolo (un operatore che ha già beneficiato di un aiuto per un’azione di promozione durante 3 anni o eventualmente 5 anni non è più ammissibile al supporto per la stessa operazione nello stesso mercato, nemmeno in un periodo di programmazione successivo).
Questa lettera fornisce le precisazioni seguenti:
a) un operatore che ha già avuto un finanziamento può essere candidato a un sostegno per un’operazione in un altro Paese terzo o per un’operazione in un altro mercato dello stesso Paese terzo;
b) può anche ottenere un sostegno per un’azione di promozione diversa in direzione dello stesso Paese terzo o dello stesso mercato del Paese terzo;
c) i richiedenti che hanno presentato domanda prima del 18 luglio 2016 per un’operazione di promozione sul mercato di un paese terzo possono, dopo tale data, presentare nuovamente una domanda di sostegno UE per la stessa operazione di promozione nello stesso Paese terzo (o per lo stesso mercato dello stesso Paese terzo) per un massimo di cinque anni (3 anni potenzialmente rinnovabili per ulteriori 2).
Pertanto il termine massimo dei cinque anni per realizzare azioni promozionali in uno stesso Paese terzo per uno stesso beneficiario decorre dall’esercizio finanziario 2016/2017 con possibilità di proseguire queste azioni fino all’esercizio finanziario 2020/2021.
Dopo questo chiarimento da parte della Commissione europea che i servizi del MIPAAF aspettavano, il Ministero dovrebbe pubblicare rapidamente il decreto direttoriale “OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2018/2019”.