Lo scorso 24 dicembre, dopo 10 mesi di intensi negoziati, la Commissione Europea ha raggiunto un accordo con il Regno Unito su un trattato di partenariato che regolerà le future relazioni.
A partire dal 1° gennaio, il commercio con il Regno Unito subirà diversi cambiamenti.
In quella data, il Regno Unito lascerà il mercato unico e l’unione doganale, nonché tutte le politiche dell’UE e gli accordi internazionali. Terminerà la libera circolazione di persone, beni, servizi e capitali tra il Regno Unito e l’UE.
L’UE e il Regno Unito saranno, di fatto, due mercati separati, con distinti “sistemi” normativi. Ciò creerà barriere al commercio di beni e servizi e alla mobilità e agli scambi transfrontalieri che oggi non esistono, in entrambe le direzioni.
Unione Italiana Vini ha condotto una prima analisi sull’esito del negoziato sulla Brexit e l’impatto sul commercio del vino.
Entrata in vigore dell’accordo
La Commissione Europea ha proposto di applicare l’accordo a titolo provvisorio, per un periodo di tempo limitato fino al 28 febbraio 2021.
Questo spazio temporale consentirà alle istituzioni europee e britanniche di procedere all’analisi e approvazione dell’accordo.
Il contenuto dell’accordo
- Il testo dell’accordo consiste in un poderoso testo di 1246 pagine, include sette principali “capitoli”, numerosi allegati e protocolli.
Il commercio del vino (trade in wine) è regolato dall’allegato TBT 5, mentre le regole in materia di produzione biologica sono codificate all’allegato TBT 4.
- Dazi e barriere tariffarie: l’accordo stabilisce il principio di divieto di dazi doganali o quote di importazione su tutte le merci.
A partire dal 1° gennaio 2021 è, pertanto, scongiurata l’introduzione di nuove tariffe per esportare prodotti vitivinicoli nel Regno Unito.
La dichiarazione di origine del prodotto dovrà essere effettuata tramite una semplice indicazione in fattura o su altro documento, purché sufficientemente dettagliata e tale da consentire l’identificazione del prodotto. L’esportatore è responsabile della correttezza dell’attestazione di origine e delle informazioni fornite.
Questa dichiarazione viene resa utilizzando la formulazione mantenuta nell’accordo in una delle lingue ufficiali dell’accordo (senza necessario effettuare traduzioni).
Altri aspetti doganali: le parti convengono di consentire lo sdoganamento delle merci, anche attraverso la presentazione anticipata di documenti doganali, anche in forma elettronica.
Oltre a ciò, lavoreranno per semplificare il più possibile le procedure doganali:
- Attraverso dichiarazioni doganali semplificate,
- Dichiarazioni doganali periodiche, che coprono un determinato intervallo di tempo dopo lo svincolo delle merci;
- Pagamento automatico di dazi e tasse.
Le parti manterranno inoltre il regime dell’operatore economico autorizzato.
Tra i comitati sull’implementazione dell’accordo, è istituito un comitato specializzato per la cooperazione doganale e un comitato specifico sulle barriere tecniche al commercio.
Allegato TBT-4: prodotti biologici
È stabilito il principio di mutua equivalenza e riconoscimento delle produzioni biologiche di entrambe le parti.
I prodotti biologici UE potranno quindi essere immessi sul mercato UK (e viceversa), a condizione che siano accompagnati da un certificato di ispezione rilasciato da un organismo di controllo riconosciuto dall’autorità competente dell’UE.
È ancora da chiarire se, alla luce dell’approvazione dell’accordo, sarà mantenuta la deroga all’emissione del certificato di ispezione fino a fino al 30 giugno 2021 come precedentemente indicato dalle autorità britanniche.
I prodotti biologici potranno riportare il logo dell’UE, il logo del Regno Unito o entrambi, purché rispettino le regole di etichettatura specifiche per ciascuno dei loghi.
È istituito un gruppo di lavoro sui prodotti biologici.
Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento UE sulla produzione biologica, previsto per il 1° gennaio 2022, il mutuo riconoscimento della produzione biologica sarà sottoposto a una nuova valutazione delle parti, da effettuare entro il 31 dicembre 2023.
Allegato Vino (ANNEX-TBT-5: TRADE IN WINE)
L’allegato dedicato al commercio del vino tra Unione Europea e Regno Unito include le seguenti principali disposizioni:
- Pratiche enologiche e standard: le parti autorizzano l’importazione e il commercio dei prodotti vitivinicoli elaborati secondo le pratiche enologiche autorizzate dalla normativa vigente e in conformità con gli standard OIV.
- Certificazione: per il vino prodotto in una parte e immesso nel mercato dell’altra parte, la documentazione e la certificazione che può essere richiesta da una delle parti deve limitarsi a un’autocertificazione, così come stabilita nell’appendice C (cfr. modello in allegato) e autenticata in conformità alla normativa del Paese di provenienza.
Si fa presente che il testo dell’accordo non prevede le tempistiche per l’adozione del certificato.
- Metodi di analisi: i metodi di analisi utilizzati nell’ambito delle operazioni di controllo sono quelli riconosciuti e pubblicati dall’OIV.
- Etichettatura: l’etichettatura dei prodotti vitivinicoli deve essere eseguita in conformità alle disposizioni del Paese di importazione.
Divieto di richiedere le seguenti informazioni in etichetta:
- a) la data di confezionamento;
- b) la data di imbottigliamento;
- c) la data di produzione o fabbricazione;
- d) la data di scadenza;
- e) la data di durabilità minima.
In deroga alla lettera e) del primo comma, una Parte può richiedere l’indicazione di una data di durabilità minima, quando a causa dell’aggiunta (o della mancata aggiunta) di ingredienti, i vini potrebbero avere una data di durata minima più breve. Questo potrebbe essere, in futuro, il caso per i vini dealcolizzati.
- Obbligo indicazione del lotto.
- È possibile non indicare in etichetta gli allergeni che sono stati utilizzati nella produzione del vino, purché non presenti nel prodotto finale.
- Disposizioni transitorie ed esaurimento delle scorte
Il vino che, alla data di entrata in vigore dell’accordo, è stato prodotto ed etichettato conformemente alle leggi e ai regolamenti di una delle Parti, ma in modo non conforme all’allegato, può continuare ad essere etichettato e immesso sul mercato come segue:
- a) da grossisti o produttori, per un periodo di due anni dall’entrata in vigore del presente accordo; e
- b) dai dettaglianti, fino all’esaurimento delle scorte.
L’allegato sul commercio del vino sarà rivisto dalle parti entro tre anni dall’entrata in vigore dell’accordo per apportare miglioramenti e ulteriori semplificazioni commerciali.
Allegato sugli operatori economici autorizzati (AEO)
L’accordo prevede una sorta di equivalenza per gli operatori economici autorizzati. Di conseguenza, gli operatori economici riconosciuti come tali in Italia continueranno a beneficiare di questo regime nelle future relazioni con il Regno Unito.
Questo regime consente in particolare agli AEO:
- essere soggetti a controlli e ispezioni con minore frequenza;
- in caso di controllo (soprattutto quando si attraversa il confine), da trattare come una priorità.
Nelle prossime settimane Unione Italiana Vini procederà ad approfondire ulteriormente il testo dell’Accordo e informerà, se del caso, circa ulteriori questioni che riguardino direttamente il comparto.