Si sono svolti ieri i lavori del Comitato Nazionale Vini, che ha esaminato e discusso i diversi punti all’ordine del giorno, deliberando in merito all’ istanza di protezione e modifica dei seguenti disciplinari di produzione:
- DOC “Piemonte”;
- DOCG “Brachetto d’Acqui” o “Acqui”;
- DOC “Valsusa”;
- DOC “Soave”;
- DOCG “Soave superiore”;
- DOCG “Recioto di Soave”;
- DOC “Romagna”.
Per la DOC “Piemonte” sono state inserite nuove tipologie varietali (Bussanello, Viognier, Pinot grigio, Riesling, Cabernet, Cabernet franc, Croatina, Albarossa rosato spumante), ampliata la possibilità di designare la denominazione con la specificazione di due vitigni a bacca bianca e nera (c.d. bi-varietali), oltre all’inserimento dell’unità geografica aggiuntiva “Marengo”. Ulteriore novità è rappresentata dalla possibilità per i produttori di utilizzare la specificazione “Storico” per la tipologia “Piemonte” Cortese, le cui uve sono state raccolte in una zona ben definita. Da segnalare alcune questioni minori, come l’aggiornamento di talune basi ampelografiche (es. lo spumante). Modificati, poi, alcuni parametri fisico-chimici e organolettici all’art. 6.
Per quanto concerne la DOCG “Brachetto d’Acqui” o “Acqui”, da segnalare la modifica dell’art. 5, per cui viene concessa la possibilità di elaborare nelle regioni limitrofe la tipologia spumante con tenore zuccherino da extra-brut a demi-sec., mentre la zona di vinificazione per tutte le tipologie è estesa all’intero territorio regionale.
La modifica della DOC “Valsusa” ha riguardato l’inserimento di alcune tipologie monovarietali, quali l’Avanà, il Becuet e il Baratuciat.
Per la DOC “Soave” è stato ridefinito l’art. 1, mentre all’art. 4 sono meglio state definite le forme di allevamento e la carica massima di gemme.
Da ultimo, viene data la possibilità ai produttori di fare riferimento, in fase di designazione e presentazione dei vini DOC “Soave”, a 33 menzioni geografiche aggiuntive.
Circa le DOCG “Soave superiore” e “Recioto di Soave”, le modifiche riguardano, come per la DOC “Soave” la definizione delle forme di allevamento (spalliera, GDC, e pergola) e la carica massima di gemme a ettaro (n. 50.000). Infine, anche per i produttori di queste due DOCG viene data la possibilità di fare riferimento, in fase di designazione e presentazione dei vini, a 33 menzioni geografiche aggiuntive.
Per la DOC “Romagna” da segnalare l’inserimento delle tipologie Spumante bianco e Spumante rosato (prodotte come categorie VS e VSQ), e la relativa produzione della resa uva/ettaro (18 t). All’articolo 5 è ampliata la zona di elaborazione delle tipologie frizzante e spumante. Altro aspetto da sottolineare è la definizione del periodo delle fermentazioni e delle rifermentazioni “fuori periodo”, che vengono appositamente normate, come previsto dalla L. 238/2016.
Gli uffici di Unione Italiana Vini rimangono a disposizione per qualunque informazione aggiuntiva.