E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.175 del 23 luglio 2021 – ed è entrato contestualmente in vigore – il decreto legge 23 luglio 2021, n.105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. Il provvedimento proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale, definisce le modalità di utilizzo del cd. “green pass”, che si applicheranno a decorrere da domani 6 agosto p.v. e individua nuovi criteri per la classificazione delle Regioni secondo il sistema a zone di cui al decreto-legge n.33 del 2020.
Nel segnalare che, per quanto non diversamente disposto dal decreto in commento, resta fermo quanto previsto dai decreti legge n.19 del 2020, n.33 del 2020 e n.52 del 2021, si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse.
- Proroga dichiarazione stato di emergenza (art. 1 e art. 2 co.1)
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e vengono contestualmente differiti anche i termini entro i quali è possibile adottare i provvedimenti di contenimento dell’emergenza ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
- Nuovi criteri di classificazione delle Regioni in base ai nuovi parametri di rischio (art. 2, co.2)
Viene modificato l’articolo 1, comma 16 del citato D.L. 33/2020 prevedendo che il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, con cui sono stati adottati i criteri per accertare l’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, possa essere modificato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Viene abrogato, inoltre, il successivo comma 16-quinquies del suddetto articolo 1, ai sensi del quale le medesime misure della zona arancione si applicano alla zona gialla qualora in tale zona si attesti un livello di rischio più alto, e sostituito il comma 16-septies, ridefinendo le diverse zone regionali in base a nuovi parametri di rischio.
In particolare il criterio dell’incidenza dei contagi resta in vigore, ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione e rossa) delle Regioni. I due nuovi parametri saranno: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.
- Impiego delle certificazioni COVID-19 – cd green pass (artt. 3 e 4, co.1, lett.e))
Come anticipato in premessa, il decreto ha introdotto rilevanti novità circa l’impiego del green pass. In particolare, con l’introduzione del nuovo articolo 9-bis nel corpo del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (decreto Riaperture), si stabilisce (comma 1) che, dal prossimo 6 agosto 2021, all’interno della zona bianca, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (di cui all’art.4 del decreto Riaperture), per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi (di cui all’art. 5 del decreto Riaperture);
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre (di cui all’art. 5-bis del decreto Riaperture);
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive (di cui all’art. 6 del decreto Riaperture), limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi (di cui all’art. 7 del decreto Riaperture);
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi (di cui all’art. 8-bis, comma 1 del decreto Riaperture), limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (di cui all’art.8-ter del decreto Riaperture);
- concorsi pubblici.
Tali disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i suddetti servizi e attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone, non si applicano, invece, ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (al di sotto dei 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell’economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, verranno individuate le specifiche tecniche necessarie per trattare in modalità digitale le predette certificazioni mediche, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, è prevista la possibilità di utilizzare le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività – sopra elencati (comma 1) – sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. In particolare, le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021. Viene poi demandata al Ministro della salute la possibilità di stabilire, con propria ordinanza, ulteriori misure per l’attuazione della disposizione in esame.
- Impianto sanzionatorio
E’ stato inoltre modificato l’articolo 13, comma 1, in materia di sanzioni, estendendo il regime sanzionatorio attualmente vigente – art. 4 del decreto n.19 del 2020 – anche alle violazioni delle disposizioni del nuovo articolo 9-bis.
- Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (art. 11)
L’articolo 11 destina una quota, pari a 20 milioni di euro, del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, di cui all’art. 2 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd decreto Sostegni bis), in via prioritaria, alle attività che, alla data del 23 luglio 2021, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate. Per l’attuazione della disposizione si applicano, in quanto compatibili, le misure attuative del Fondo previste nel citato art 2, che demanda al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la definizione dei soggetti beneficiari, nonché l’indicazione dell’ammontare dell’aiuto e le modalità di erogazione.
- Disposizioni transitorie e finali (art. 12)
Dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto, si applicano le misure di cui al DPCM 2 marzo 2021 .