In data 24 luglio 2012, con circolare n. 16926 il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla dolcificazione di partite di vino DOP certificate.
Con una precedente nota del 10 maggio 2012, il ministero, in risposta a un quesito sulla dolcificazione di partite di vino DOP certificate, aveva chiarito che, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari, la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di vini DOP non esclude la possibilità di effettuare tale pratica per le partite di vino DOP già certificate.
La dolcificazione deve essere effettuata nella zona geografica in cui è stato elaborato il vino o in una zona situata nelle immediate vicinanze (ovvero nella zona di vinificazione delimitata all’articolo 5 dei relativi disciplinari di produzione).
Inoltre, concludeva il ministero, considerato che la pratica della dolcificazione determina una variazione delle caratteristiche chimico‐fisiche e organolettiche dei relativi vini, la partita ottenuta dopo la dolcificazione deve comunque rientrare nell’ambito di uno dei tipi di prodotto relazionati al tenore zuccherino residuo contemplati dallo specifico disciplinare.
Tuttavia, a seguito delle istanze formulate dalle Organizzazioni di categoria, il ministero ha ritenuto di fornire ulteriori chiarimenti in merito alle limitazioni e alle condizioni per l’espletamento della pratica in questione. In particolare, riguardo all’obbligo di sottoporre la partita ottenuta dalla dolcificazione a un nuovo esame organolettico, il ministero ha specificato che questo esame deve essere ripetuto soltanto nel caso in cui la dolcificazione sia tale da determinare una variazione del tipo di prodotto (in relazione al tenore zuccherino residuo, tenendo conto dei limiti stabiliti dalla vigente norma comunitaria e nazionale). A titolo di esempio, nel caso si proceda alla dolcificazione di un vino classificato, a norma della Parte B dell’allegato XIV del regolamento 607/09, come secco, l’esame organolettico non deve essere ripetuto se il tenore dello zucchero non super 4 g/l (oppure 9 g/l purché il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 2 grammi al tenore di zucchero residuo).
L’esame organolettico deve essere invece ripetuto nel caso in cui la dolcificazione determini una variazione della tipologia del prodotto, passando da secco, ad esempio, ad amabile.
Resta invariata, infine, la possibilità per i produttori, limitatamente all’espletamento degli esami chimico‐fisici, di ricorrere alla procedura di autocertificazione prevista dall’art. 2, comma 2, del DM 11.11.2011 per gli assemblaggi delle partite certificate.
L’apposita autocertificazione per la partita oggetto della dolcificazione deve essere prodotta dal detentore alla competente struttura di controllo entro 3 giorni lavorativi dalla data di effettuazione della pratica di dolcificazione e deve attestare per la relativa partita i parametri chimico‐fisici stabiliti dall’articolo 26 del regolamento 607/09 e quelli previsti dallo specifico disciplinare di produzione.
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