è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n.323 del 31-12-2020, il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, c.d. milleproroghe 2021.
Il decreto legge è in vigore dal 31 dicembre 2020.
Il decreto ha introdotto alcune importanti novità in merito all’obbligo della c.d. “etichettatura ambientale”.
In particolare, l’art. 15, comma 6 del milleproroghe ha previsto la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell’applicazione del primo periodo del comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.
Si tratta di un primo importante risultato che accoglie le istanze presentate da Unione Italiana Vini al governo, al fine di garantire un adeguato periodo di adeguamento e discutere eventuali ulteriori semplificazioni per le imprese vitivinicole.
Resta, invece, in vigore il secondo periodo del comma 5 dell’art. 219, cioè “I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione”. Pertanto tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) dovranno prevedere tale codifica.
Relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente in capo al produttore di materiale.
Il decreto legge dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.