QUESITO
Da parte di un produttore francese mi vengono richieste informazioni su cosa prevede la legge italiana in merito alla marcatura delle casse di legno e delle scatole di cartone da utilizzare per la confezione dei vini. In particolare, quali sono le indicazioni obbligatorie prescritte e quali sono le dimensioni dei caratteri da rispettare per tale obbligo sul mercato italiano? F.L., Livorno
RISPOSTA
In attuazione alle direttive Ce n. 893/76 e 71/91, relative ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, l’Italia ha emanato il dpr n. 777 del 29 agosto 1982, da ultimo modificato dal decreto legge 30 dicembre 1999. Nel dpr 777/82, le indicazioni che devono essere riportate sui materiali e oggetti venuti a contatto con i prodotti alimentari figurano nel paragrafo 1 dell’articolo 4 del decreto. In tale articolo è espressamente prescritto che i materiali e gli oggetti non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari devono riportare, all’atto della loro immissione in commercio, le seguenti indicazioni: a) la dicitura “per alimenti” ovvero “può venire a contatto con gli alimenti” oppure una menzione specifica circa il loro uso, quale “macchina per caffè”, “bottiglia per vino”, “cucchiaio per minestra” oppure il simbolo riportato in pagina; b) le condizioni particolari che devono essere osservate al momento del loro impiego, qualora tali indicazioni si rendano necessarie; c) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo o la sede sociale, oppure il marchio depositato, del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito nella Comunità. Per quanto concerne le dimensioni dei caratteri, non esistono limiti specifici, ma all’art. 4, paragrafo 2 del decreto 777/82 è tuttavia precisato che “le indicazioni obbligatorie devono essere riportate in modo ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile”. Sempre all’art. 4, paragrafo 2 del decreto è altresì indicato che “al momento della vendita al consumatore finale sui materiali e sugli oggetti o sugli imballaggi oppure sulle etichette appostevi oppure sui cartellini, chiaramente visibili ai clienti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti, le indicazioni relative al nome e indirizzo del fabbricante ecc. possono essere apposte sui materiali e gli oggetti o mediante applicazione di etichetta”.
A cura dell’Ufficio tecnico-legislativo dell’Unione Italiana Vini
Giuseppe Caldano, Renato Lunardi, Antonio Rossi, Alberto Sabellico
Per informazioni: ufficiotecnico@uiv.it
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