Nell’ordinamento legislativo italiano, la limitazione all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore è inserita nell’ambito delle disposizioni antiriciclaggio.
Facendo seguito alle modifiche introdotte, a decorrere dal 1° luglio 2020 è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro. Il trasferimento di denaro contante superiore alla soglia sopra indicata, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori al limite, che appaiono artificiosamente frazionati.
Per i dettagli si rimanda alla lettura della circolare allegata di Confcommercio.