Non ci fossero di mezzo gli operatori della filiera che ogni giorno si trovano a dover applicare le leggi, a costo di incorrere in pesanti sanzioni se si sbaglia, la vicenda dell’articolo 62 pare aver creato una sorta di guerra tra guelfi e ghibellini. Stamane avevamo dato notizia della risposta del Mise a Confindustria, con cui si dà per morto e sepolto l’articolo 62. A ora di pranzo è arrivata la risposta, anzi la controrisposta dell’Ufficio legislativo del Mipaaf, a firma Salvatore Mezzacapo, con cui sostanzialmente si resuscita il tutto. Pasqua non è ancora finita del tutto, insomma.
Due i motivi, di cui uno lo avevamo avanzato anche noi tra i dubbi alla lettera Mise: ovvero la possibilità inserita nella direttiva di mantenere in vigore se esistenti o inserire ex novo clausole più favorevoli per i creditori, intendendo quindi l’articolo 62 come migliorativo per il settore agroalimentare.
Il secondo motivo invece si fonda sulla specialità della norma, che viene a porsi – come scrive il Mipaaf – come limite alla applicazione del generale principio della successione delle leggi nel tempo, secondo il consolidato canone “la legge generale posteriore non deroga a una legge speciale preesistente”. In soldoni, l’articolo 62 – legge speciale per il settore agroalimentare – non può essere messa in subordine o abrogata da una disciplina successiva ma di carattere generale (dlgs 192/2012, di applicazione della direttiva 2011/7).
“Deve in conclusione – scrive Mezzacapo – essere ribadita la piena efficacia e vitalità della normativa speciale in tema di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all’articolo 62”.
Fine della seconda puntata…
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