Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con il Comunicato (pubblicato in G.U. 12 giugno 2021, n. 139) ha provveduto alla pubblicazione delle proposte di modifica ordinaria del disciplinare di produzione:
- «Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC»;
- «Rosso Cònero DOC»;
- «Verdicchio di Matelica DOC»;
- «Vin Santo del Chianti Classico DOC»
Di seguito si riportano le novità della proposta di disciplinare di produzione «Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC» e «Rosso Cònero DOC».
In entrambi i disciplinari si richiedono le medesime modifiche:
- Confezionamento, si consente l’utilizzo di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, non inferiore alla capacità minima prevista dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea;
- Riferimenti alla struttura di controllo, viene aggiornato l’indirizzo dell’organismo di controllo.
Per quanto concerne le novità del disciplinare di produzione «Verdicchio di Matelica DOC», sono le seguenti:
- Designazione, Presentazione, al vino “Verdicchio di Matelica” senza alcuna specificazione aggiuntiva, è consentito l’uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, non inferiore alla capacità minima prevista dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea. Inoltre, la tipologia Passito deve essere commercializzata esclusivamente confezionata in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 1,50. Si precisa che tutti i vini di cui all’art.1 del disciplinare, ad esclusione dei vini spumanti non etichettati come millesimati, devono indicare l’annata di produzione delle uve;
- Riferimenti alla struttura di controllo, viene aggiornato l’indirizzo dell’organismo di controllo.
Infine, numerose sono le novità della proposta di disciplinare di produzione «Vin Santo del Chianti Classico DOC», tra le quali:
- Base ampelografica; si specifica la possibilità di utilizzare Malvasia Bianca Lunga, Malvasia Bianca di Candia, da soli o congiuntamente al Trebbiano Toscano per un minimo del 60%;
- Norme per la viticoltura, viene eliminata la dicitura “collinare” per i vigneti idonei alla produzione. Si inserisce la possibilità di utilizzare l’irrigazione di soccorso. Viene eliminata al comma 6 e 8 la frase “attraverso una accurata cernita delle uve” e “sottoposte a preventiva cernita, se necessario”;
- Norme per la vinificazione, si specifica che non è ammessa alcuna pratica di arricchimento;
- Caratteristiche al consumo, per quanto riguarda il “Vin Santo del Chianti Classico” le caratteristiche del colore variano dal giallo paglierino fino al bruno, il sapore dal secco al dolce, il titolo alcolometrico totale minimo svolto da 10.5%. Per il “Vin Santo del Chianti Classico” occhio di pernice il colore va dall’oro rosa all’ambrato fino al bruno; il sapore dal secco al dolce, il titolo alcolometrico totale minimo svolto da 10.5% e l’acidità totale minima da 4.5 g/l;
- Legame con ambiente pedoclimatico, viene in parte modificata la descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame.
Si segnala che le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ufficio PQAI IV – via XX Settembre n. 20 – 00187 Roma, oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata (saq4@pec.politicheagricole.gov.it) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Si ricorda che tutti i provvedimenti normativi rilevanti per il settore vino e i testi aggiornati dei disciplinari di produzione (muniti di scheda di ricostruzione storica) possono essere consultati anche all’interno delle Banche Dati Giuridiche UIV .
Al seguente link è possibile visualizzare una presentazione delle stesse Video Presentazioni BD-UIV