Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 7 giugno 2019 il nuovo Regolamento sulle pratiche enologiche, il Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019 (Link alla Gazzetta Ufficiale Europea).
- Il contesto
La revisione del regolamento 606/2009 si inserisce nell’ambito dell’allineamento al Trattato di Lisbona che prevede una nuova struttura delle norme e introduce una distinzione esplicita tra atti delegati e atti di esecuzione, facilitando eventuali modifiche degli atti delegati sui punti secondari. Questo allineamento, che deve realizzarsi sulla base del principio del diritto costante, è stato presentato fin dall’inizio dalla Commissione europea come un’importante opportunità per semplificare la regolamentazione e renderla più coerente. In questo caso specifico, infatti, il nuovo regolamento include le disposizioni del Regolamento n. 1308/2013 relative alle pratiche enologiche. Tuttavia, nel corso della revisione, che doveva limitarsi a un esercizio di riordino del testo, è emersa la tendenza più o meno volontaria a modificare alcuni principi fondamentali.
UIV, grazie al lavoro del Tavolo “Tecniche e pratiche enologiche”, con il prezioso supporto di ANFORMAPE e in stretto collegamento con il CEEV e OENOPPIA (l’associazione internazionale dei produttori di sostanze enologiche), è stata molto attenta a questo aspetto, seguendo scrupolosamente le evoluzioni delle varie versioni del testo e comunicando numerose osservazioni al MIPAAFT con il duplice obiettivo di correggere il testo e di veicolare le istanze del settore.
2. La revisione dell’allegato IA Pratiche e trattamenti enologici autorizzati
La maggioranza delle criticità sono state riscontrate nella revisione dell’allegato IA “Pratiche e trattamenti autorizzati” del Regolamento 606/2009 in vigore. Grazie all’attenzione costante che è stata portata alle modifiche del testo, alle molteplici comunicazioni con le altre associazioni europee del settore, sia in bilaterale che nell’ambito dei lavori del CEEV e ai commenti inviati al MIPAAFT che sono stati veicolati all’attenzione della Commissione europea, molte questioni sono state risolte positivamente. In particolare, l’invecchiamento in botti, che doveva essere aggiunto tra le pratiche enologiche, è stato ritirato, conformemente alle richieste di UIV e di tutto il settore vitivinicolo europeo. Inoltre sono state corrette numerose contraddizioni e omissioni che erano presenti nelle versioni iniziali di questo allegato.
a) Criteri che hanno guidato la revisione dell’allegato IA
- La decisione di separare in due tabelle diverse le pratiche enologiche e le sostanze enologiche autorizzate;
- La volontà di introdurre sistematicamente un riferimento al Codice dell’OIV. L’articolo 9.1 del nuovo Regolamento rinvia al Codice dell’OIV per quanto riguarda i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche enologiche quando non sono fissate dalla normativa europea.
b) Questioni aperte e problematiche sussistenti
- Tabella 2, 6.4 (tannini come stabilizzanti): manca l’utilizzo su mosto (cod. 10 in colonna 8) che contribuisce alla stabilizzazione dei vini e che oggi è decisamente consueto in tutto il mondo.
- Tabella 2, 6.11 (carbossimetilcellulosa – CMC): viene consentito solo l’impiego sui vini bianchi (in coerenza con l’OIV) ma non sui rossi e i rosati, come era già autorizzato nel Regolamento 606/09.
- Le sostanze “argon” e “azoto” sono classificate come additivi, mentre l’OIV li considera coadiuvanti tecnologici. UIV aveva chiesto la riclassificazione di queste due sostanze nella categoria dei coadiuvanti tecnologici come lo prevede l’OIV. Infatti, l’argon e l’azoto sono presenti nell’aria e il vino è naturalmente saturo in azoto. Inoltre, la classificazione come additivi dell’argon e dell’azoto potrebbe avere come conseguenza di doverli riportare in etichetta.
- Il cloruro d’argento è stato eliminato dall’elenco delle pratiche enologiche autorizzate, in seguito alla richiesta della Germania.
- Al punto 9 della Tabella 1 (dischi di paraffina pura impregnati di isotiocianato di allile) la nuova versione del 606 indica ”pratica consentita soltanto in Italia purché conforme alla legislazione nazionale” La nuova versione rende obbligatoria la pubblicazione al più presto di un decreto del MIPAAFT al fine di garantire la continuità di uso di questa pratica. UIV ha già segnalato la questione al Ministero.
c) Entrata in vigore
Il Regolamento delegato (UE) 2019/934 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal 7 dicembre 2019.