Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto 18 luglio 2018 concernente il sistema dei controlli e vigilanza per i vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta e sono designati con l’annata e il nome delle varietà di vite, ai sensi dell’articolo 66, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
Scopo e ambito di applicazione: il sistema dei controlli disciplinato dal DM non si applica agli operatori che commercializzano vini designati con l’indicazione dell’annata di produzione delle uve o del nome di una varietà di uve da vino ottenuti esclusivamente dalla riclassificazione o dal declassamento di prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta effettuate dai medesimi operatori.
Il Ministero è l’autorità competente per l’organizzazione dei controlli ufficiali per i vini “generici” che recano indicazione di annata e di varietà; la verifica del rispetto della veridicità delle informazioni facoltative è affidata agli organismi di controllo.
Gli operatori che intendono commercializzare tali prodotti vitivinicoli sono sottoposti al controllo da parte di uno degli organismi di controllo inseriti negli appositi elenchi pubblicati sul sito del Ministero; gli operatori comunicano l’organismo di controllo scelto all’ICQRF, alle regioni e all’ufficio territoriale, in cui ha la sede lo stabilimento.