Sono stati pubblicati taluni Regolamenti della Commissione Europea, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 4 maggio 2020, volti a introdurre alcune misure straordinarie di intervento a favore di diverse filiere dell’agricoltura europea.
I Regolamenti che comprendono alcune modifiche alla normativa vitivinicola, sono:
- Regolamento delegato (UE) 2020/592.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/600.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/601.
Il Regolamento delegato (UE) 2020/592 introduce, in deroga all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, alcune misure eccezionali di “gestione della produzione” all’interno dei PNS per l’esercizio 2020, in particolare:
Distillazione di vino in caso di crisi:
- Non è previsto dal Regolamento un tetto massimo relativo all’aiuto che può essere destinato a questa misura.
- L’alcole derivante dalla distillazione deve essere utilizzato esclusivamente a fini industriali, in particolare per la produzione di disinfettanti e farmaci, o a fini energetici;
- Beneficiari della misura: aziende vitivinicole, organizzazioni di produttori di vino, associazioni di due o più produttori, organizzazioni interprofessionali o distillatori di prodotti vitivinicoli.
- Sono ammissibili al sostegno soltanto i costi di fornitura del vino ai distillatori e della relativa distillazione.
- Gli Stati membri possono stabilire criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno.
- Gli Stati membri adottano le norme in materia di procedure da seguire per la presentazione della domanda di sostegno.
Aiuti all’ammasso di vino in caso di crisi:
- Secondo il Regolamento, l’aiuto all’ammasso in caso di crisi è un’altra misura che consentirebbe di ritirare temporaneamente dal mercato un dato quantitativo di vino e di gestire il ritorno progressivo ad una situazione di mercato economicamente più redditizia.
- I beneficiari non possono ricevere per lo stesso quantitativo di vino aiuti alla distillazione.
- Gli Stati membri adottano le norme in materia di procedure da seguire per la presentazione della domanda.
In aggiunta a queste due misure, il Regolamento introduce talune deroghe a misure di sostegno specifiche:
- Ristrutturazione e riconversione del vigneto: contributo UE elevato al 60% (80% per le regioni meno sviluppate).
- Vendemmia verde: per «vendemmia verde» si intende la distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione sull’intera azienda o su parte di essa, purché la vendemmia verde sia effettuata su intere particelle. Anche per questa misura, il contributo è elevato al 60%.
- Assicurazione al raccolto: anche per questa misura il contributo UE è elevato al 60%.
- Investimenti: il contributo UE è elevato al 60% per le regioni meno sviluppate e al 50% per le regioni diverse da quelle meno sviluppate.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/601, invece, reca misure di emergenza in deroga agli articoli 62 e 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la validità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli e l’estirpazione in caso di reimpianto anticipato.
Mediante questo provvedimento la Commissione estende determinate scadenze nell’ambito del sistema delle autorizzazioni agli impianti viticoli, mediante:
- Proroga di un anno delle autorizzazioni agli impianti in scadenza nel 2020.
- Proroga di un anno delle autorizzazioni al reimpianto in scadenza nel 2020.
- Nessuna penalità per il viticoltore che comunicherà all’autorità di non voler utilizzare l’autorizzazione all’impianto o al reimpianto in scadenza nel 2020.
- Qualora gli Stati membri abbiano concesso autorizzazioni al reimpianto anticipato e l’estirpazione avrebbe dovuto tenersi entro l’anno 2020, gli Stati membri possono prorogare il termine per l’estirpazione fino a un massimo di 12 mesi.
I regolamenti entrano in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Secondo la c.d. “procedura di urgenza” prevista all’art. 228 del Regolamento n.1308/2013, base giuridica per l’adozione del Regolamento delegato, il Parlamento o il Consiglio possono sollevare obiezioni entro sessanta giorni dall’entrata in vigore. In tal caso, la Commissione è obbligata a abrogare l’atto.