In dettaglio le caratteristiche che questa tipologia deve avere
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale – n. 150 del 15 giugno 2020 è stata pubblicata la proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini “Prosecco” che prevede l’introduzione della tipologia Rosé. In attesa della conclusione dell’iter che renderà ufficiale la modifica e culminerà con la definitiva pubblicazione sulla GU dell’Unione Europea, vediamo quali sono le caratteristiche che questa tipologia deve avere.
All’art. 1 è inserita la nuova tipologia “Prosecco spumante rosé” che, in base a quanto previsto dall’art. 6; deve possedere le seguenti caratteristiche al consumo: colore rosa tenue più o meno intenso, brillante, con spuma persistente; odore fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza; sapore da brut nature a extra dry, fresco e caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
In forza dell’art. 2, la nuova tipologia deve essere ottenuta da uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Glera per un minimo del 85% e fino ad un massimo del 90% e deve concorrere, in ambito aziendale per un minimo del 10% e fino ad un massimo del 15% il vitigno Pinot nero (vinificato in rosso).
La tipologia “Prosecco” spumante rosé deve essere ottenuta, in base all’art 5, esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave per un periodo di elaborazione non inferiore a 60 giorni, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all’art. 2, aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9% vol. Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi brut nature, extra brut, brut ed extra dry.
In base all’art. 5 co. 7 è consentita l’aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot nero (vinificato in rosso), in quantità non inferiore al 10% e non superiore al 15%, a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve Glera impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza di uve Pinot nero, di cui l’art. 2, comma 1, in aggiunta a quello consentito per tale pratica, non superi la percentuale del 15%. In tal caso il prodotto destinato a questa pratica deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Pinot nero (vinificato in rosso), ubicati all’interno dell’area di produzione di cui all’articolo 3 e idoneo a essere iscritto nell’apposita sezione dello schedario viticolo. Tali vigneti devono rispondere alle caratteristiche di cui all’art. 4.
Si segnala che le autorizzazioni in deroga per le operazioni di elaborazione e imbottigliamento al di fuori della zona di produzione già concesse ai sensi del par. 2 e 3 dell’art. 5 per il Prosecco spumante sono da intendersi estese anche alla nuova tipologia Prosecco spumante rosé.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del Prosecco spumante rosé è per il Glera pari a 18 t. uva/ha e per il Pinot Nero pari a 13,5 t. uva/ha e il rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo è 9,0 % vol.
Nella designazione del vino “Prosecco” spumante rosé, che può essere immesso al consumo a partire dal 1° gennaio successivo a quello della vendemmia, è obbligatorio riportare in etichetta il termine millesimato seguito dall’anno di raccolta delle uve.
Le predette modifiche “ordinarie”, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in GU per la presentazione di eventuali ricorsi, verranno rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione di apposito decreto che sarà inviato alla Commissione Ue.
Prosecco DOP – Proposta modifica disciplinare- GU 15.06.2020