L’agenzia per le erogazioni in agricoltura – Agea- ha diffuso la circolare n. 9066 del 10.02.2021, contenente le disposizioni nazionali di attuazione del DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
La circolare definisce le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti, per reimpianti viticoli e per la costruzione e l’aggiornamento del Registro Informatico Pubblico delle autorizzazioni.
La circolare riporta i criteri di ammissibilità al rilascio delle autorizzazioni, nonché l’aggiornamento dei criteri di priorità comunicati dalle regioni per la presente campagna, secondo le specifiche riportate all’allegato I del documento.
Il periodo di riferimento per la presentazione delle domande è dal 15 febbraio al 31 marzo e, in ogni caso, con un periodo di apertura delle domande di almeno un mese. Il richiedente effettua la domanda sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato.
Dal 2018 è applicato un limite massimo nazionale per domanda pari a 50 ettari, con possibilità per le Regioni di prevedere un limite più basso, secondo la tabella riportata all’allegato I.
Come ogni anno, per le regioni in cui le richieste ammissibili riguardano una superficie totale superiore alla superficie regionale autorizzabile, su scelta regionale potranno essere garantite le autorizzazioni a tutti i richiedenti sino a una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ettari.
Inoltre, per effetto di quanto disposto dal nuovo Regolamento 2020/2220, la durata di tutte le autorizzazioni all’impianto o al reimpianto scadute o in scadenza nel corso dell’anno 2020 è prorogata fino al 31 dicembre 2021.
I produttori in possesso di autorizzazioni per nuovo impianto in scadenza nel 2020 non sono passibili delle sanzioni – anche per una quota parte dell’autorizzazione – di cui all’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che comunichino al MIPAAF e alla Regione o Provincia Autonoma competente entro il 28 febbraio 2021 che non intendono avvalersene e che non desiderano beneficiare della proroga di validità.
Per effetto di tale norma, ed essendo le autorizzazioni presenti nell’apposito registro sul SIAN, l’operazione di aggiornamento della loro scadenza viene fatta d’ufficio.
Infine, per effetto di quanto disposto dal Regolamento 601/2020 del 30 aprile 2020, e dalle deroghe scaturenti dal Decreto Ministeriale n. 5779 del 22 maggio 2020, per le autorizzazioni al reimpianto anticipato (ex obblighi di estirpo) in scadenza nel corso della annualità 2020 si applica la proroga di un anno, fermo restando che i viticoltori per beneficiare di tale proroga dovranno fare richiesta esplicita alle Regioni competenti.
In ogni caso i viticoltori che beneficiano della proroga per gli obblighi di estirpo non possono beneficiare del sostegno a favore della vendemmia verde (art. 47 del regolamento UE n. 1308/2013) né per la superficie di nuovo impianto né per la superficie da estirpare.
Le Regioni rilasciano le autorizzazioni entro il 1° giugno.