Nella Gazzetta Ufficiale edizione straordinaria del 22 marzo 2020 è stato pubblicato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ulteriori misure urgenti per il contrasto e il contenimento del virus SARS-CoV-2 sull’intero territorio nazionale.
Le disposizioni – che producono effetto dalla data di oggi fino al 3 aprile prossimo – si applicano cumulativamente a quelle del D.P.C.M. 11 marzo 2020, nonché a quelle previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo, i cui termini, già fissati al 25 marzo, vengono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
Per il dettaglio si evidenzia quanto segue:
Vengono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 – che potrà essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze – e salvo quanto disposto nello stesso decreto in esame.
Impatto sul vino
L’articolo 1, lettera f) del decreto stabilisce che è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari.
Unione Italiana Vini ha indirizzato alla Ministra dell’agricoltura Bellanova una lettera con un elenco dettagliato delle attività strettamente connesse alla filiera vitivinicola (es. bottiglie in vetro, etichette, coadiuvanti, additivi, imballaggi in legno e cartone ecc.), compresi i relativi codici ATECO.
L’allegato 1 elenca le attività produttive non sospese.
Di rilevanza per il nostro settore:
• 01 coltivazioni agricole
• 10 industrie alimentari: rientra al suo interno la produzione di saccarosio.
• 11 industria delle bevande: rientra al suo interno la produzione di vini e vini spumanti.
• 16.24.20 fabbricazione di imballaggi in legno: rientra al suo interno la fabbricazione di casse e cassette in legno, pallet, botti.
• 17 fabbricazione di carta: rientra al suo interno la produzione di qualsiasi tipo di carta e cartone, ivi comprese etichette e contenitori.
• 20 fabbricazione di prodotti chimici: rientra al suo interno la fabbricazione di gas industriali, fertilizzanti, materie plastiche in forma primaria, agrofarmaci e prodotti chimici per l’agricoltura.
• 22.2 fabbricazione di articoli in materie plastiche: rientra al suo interno la produzione di tappi in plastica.
• 28.3 fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura.
• 33 riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature: rientra al suo interno la riparazione e manutenzione macchinari per l’agricoltura.
• 46.2 commercio all’ingrosso di materie prime agricole: rientra al suo interno il commercio di barbatelle.
• 46.3 commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco: rientra al suo interno, il commercio all’ingrosso di bevande alcoliche.
• 46.6 commercio all’ingrosso di macchinari agricoli.
• 49 traporto terrestre.
• 50 trasporto marittimo e per vie d’acqua.
• 71 collaudi e analisi tecniche: rientra al suo interno laboratori di analisi e organismi di certificazione.
• 74 attività professionali, scientifiche e tecniche: rientra al suo interno, consulenza agraria fornita da agronomi e da enologi.
Non rientrerebbero in questo elenco alcune attività produttive da noi segnalate, con i seguenti codici ATECO:
• 16.29.20: fabbricazione prodotti e lavorazione del sughero (tappi)
• 23.13.00 fabbricazione di vetro cavo (bottiglie in vetro)
• 46.75.01 commercio all’ingrosso di prodotti chimici per l’industria.
Siamo in contatto con il Ministero delle Politiche Agricole per assicurare che queste attività, funzionali all’attività produttiva e commerciale del vino siano assicurate.
Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali sopra citati, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
Le imprese, le cui attività sono sospese per effetto del decreto, completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.
È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”. Viene, pertanto, soppressa la disposizione del DPCM 8 marzo che prevedeva la possibilità di spostamenti volti al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.