A pochi mesi ormai dall’entrata in vigore dell’obbligo di riportare in etichetta la presenza di potenziali allergeni, regna l’incertezza sulle modalità di applicazione della normativa. In un recente incontro, la filiera vino ha ribadito alla Commissione europea che la mancanza di certezze e la tempistica stretta prevista dalla Direttiva comunitaria rispetto alla corretta applicazione delle norme crea una grave situazione di incertezza giuridica per gli operatori. E’ stato richiesto a Bruxelles di rinviare al 31 dicembre 2012 l’entrata in applicazione dell’obbligo di etichettare la presenza degli allergeni nel vino, ma la possibilità che tale richiesta possa essere accolta è assai ridotta.
Riassumendo per punti la questione, si ricorda che la normativa comunitaria prevede l’entrata in applicazione dell’obbligo di etichettare la presenza di albumina e di caseina, per i vini la cui chiarificazione è stata attuata con questi due prodotti, per il primo luglio 2012.
L’etichettatura degli allergeni riguarderà i vini che saranno immessi sul mercato da questa data. Nei negoziati con la DG Sanco, si è cercato di dare l’interpretazione più ampia possibile al concetto di “immissione sul mercato”, affinché siano esenti i vini delle vendemmie 2011 e precedenti. Infatti, basandosi sull’articolo 3, comma 8 del Reg. CE 178/2002, si intende per l’immissione sul mercato “la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l’offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta”. Ciò permetterebbe di esentare i prodotti già elaborati a questa data. Tale richiesta d’interpretazione è stata comunicata alla DG Sanco, che tuttavia non ha ancora espresso un proprio parere.
Per quanto riguarda l’etichettatura, le “avvertenze” saranno definite nel regolamento di attuazione, di prossima pubblicazione, attraverso il quale sarà modificato l’Allegato III bis della Direttiva 2000/13 CE. Le menzioni devono essere riportate nell’etichettatura in una lingua facilmente comprensibile dal consumatore. Ogni Stato membro stabilisce le lingue che possono essere utilizzate sul proprio territorio. E’ stato pubblicato un elenco riepilogativo delle lingue ammesse in ciascuno Stato membro. I pittogrammi non sono ancora stati ufficialmente riconosciuti. La DG Sanco ha comunque insisto sul carattere aggiuntivo (e, quindi, non sostitutivo) dell’eventuale pittogramma.
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