Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a seguito della proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOCG) dei vini “Asti”, (pubblicata in G. U. 2 luglio 2021, n. 159), ha provveduto, con Decreto 22/12/2021 (pubblicato in G.U. 7 gennaio 2022, n. 4), all’approvazione delle modifiche ordinarie al disciplinare di produzione “ASTI” DOCG
Le più rilevanti sono le seguenti:
- Designazione e presentazione
Il comma 5 dell’articolo 7 relativo all’obbligo di indicare sempre il nome del produttore/elaboratore è stato soppresso
Il nuovo comma 5 dispone che «la denominazione di origine controllata e garantita “Asti”, per tutte le tipologie “Asti” o “Asti” Spumante, “Asti” o “Asti” Spumante metodo classico”, “Moscato d’Asti”, “Moscato d’Asti” Vendemmia Tardiva, è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria da un marchio collettivo di dimensioni e colori stabiliti all’allegato A del disciplinare, come da schema sotto riportato. Tale marchio è riportato nel contrassegno previsto dalla normativa vigente.
Tutti gli utilizzatori della denominazione, nella fase di designazione e presentazione dei vini, hanno inoltre facoltà di impiegare tale marchio, distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela alle medesime condizione economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.
Per maggiori approfondimenti potete consultare le banche dati del Servizio Giuridico di Unione Italiana Vini, contattando serviziogiuridico@uiv.it